All’atto della stipula del contratto di allacciamento verrà consegnato al Cliente finale l’Allegato F con le indicazioni per la posa del contatore.
Procedura che dovrà seguire il Cliente finale, dopo la realizzazione dell’allacciamento, per ottenere celermente e senza disguidi l’attivazione della fornitura di gas.
- Innanzitutto il Cliente finale deve affidare i lavori di installazione del Suo impianto di utilizzo del gas (ad esempio l’installazione della caldaia o dell’apparecchio di cottura) a una Ditta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e, nel caso di impianto in un’abitazione, abilitata ai sensi della legge n. 46/1990 (chiedere preventivamente all’installatore la copia del certificato o della visura, rilasciati dalla Camera di Commercio, che attestano tale abilitazione).
- Una volta installato l’impianto, il Cliente finale deve richiedere l’attivazione della fornitura al venditore di gas con il quale intende stipulare il contratto per la fornitura stessa. Il venditore fornisce al Cliente due moduli, denominati Allegato H, Allegato I e le informazioni contenute nell’Allegato G.
- Il Cliente finale deve compilare e firmare il modulo Allegato H, nella sezione a Lui riservata. Con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari a individuare l’impianto da attivare, il Cliente finale si impegna a non utilizzare l’impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che l’installatore non gli abbia rilasciato la “dichiarazione di conformità”, prevista dalla stessa legge n. 46/90. Attenzione: si deve utilizzare esclusivamente il modulo Allegato H fornito dal venditore altrimenti la fornitura non può essere attivata.
- Il modulo Allegato I deve invece essere consegnato all’installatore, che lo restituirà compilato e con apposti timbro e firma. Non è indispensabile che l’installatore utilizzi il modulo Allegato I fornito dal venditore, va bene anche un modulo differente, purché sia conforme al modello predisposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas1. L’installatore deve anche consegnare, al Cliente finale, insieme al modulo Allegato I, la documentazione tecnica elencata nello stesso Allegato I, corrispondente agli “allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità” (legenda e segni grafici), che comunque l’installatore è tenuto per legge a consegnare al termine del proprio lavoro. (Esempio allegati obbligatori compilati).
- Il Cliente finale deve trasmettere, nel più breve tempo possibile, i moduli Allegato H e Allegato I – con la documentazione rilasciata dall’installatore – al recapito indicato sul modulo Allegato H. Poiché l’Azienda distributrice può avviare la pratica di attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione, è opportuno procedere per tempo, onde evitare ritardi nell’attivazione.
- La documentazione viene sottoposta ad accertamento da parte dell’Azienda distributrice per verificare se l’impianto, per cui è stata richiesta l’attivazione della fornitura di gas, sia stato realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza. Se l’accertamento da esito positivo viene attivata la fornitura; in caso contrario l’Azienda distributrice non può procedere e il Cliente finale deve presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che l’Installatore avrà provveduto a eliminare tutte le non conformità riscontrate. Tali non conformità sono descritte in una apposita comunicazione inviata dall’Azienda distributrice al Cliente finale. In seguito all’accertamento documentale, sia positivo sia negativo, il venditore di gas potrà addebitare al Cliente finale € 40,00, € 50,00 oppure € 60,00 2.
- Se entro 30 giorni lavorativi dalla “data di avviamento” 3 della pratica di attivazione della fornitura da parte dell’Azienda distributrice, non perviene a tale Azienda tutta la documentazione sopra descritta, ma pervengono almeno i moduli Allegato H e Allegato I, unitamente alla copia del certificato o della visura che attesta l’abilitazione dell’installatore ai sensi della legge n. 46/90 (nei casi richiesti), la fornitura di gas viene attivata comunque, con addebito dell’importo indicato al punto 6). In questo caso però l’Azienda distributrice deve notificare al Comune territorialmente competente che non è stato possibile effettuare l’accertamento e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell’impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune. In caso di verifica da parte del Comune, vengono addebitati al Cliente finale, dal venditore di gas, ulteriori € 60,00, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere ulteriori costi connessi alla verifica. Inoltre, in caso di esito negativo di tale verifica, il Comune potrà, oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione, imporre all’Azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas.
- Si raccomanda infine di conservare copia di tutta la documentazione inviata all’Azienda distributrice.
Reperibile sul sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas all’indirizzo www.autorita.energia.it.
Rispettivamente nel caso di portata termica complessiva del suo impianto di utenza minore o uguale di 34,8 kW (40 euro), maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW (50 euro), maggiore di 116 kW (60 euro).
La “data di avviamento” coincide con la “data di ricevimento della documentazione”.